IMU - TASI - TARI

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non di lusso, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 

IMU

 

QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.

 

QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

L’IMU non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).

 

ALIQUOTE

- aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1- A/8 e A/9, pari al 3,5 per mille;
- aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli di cui al punto precedente, ivi comprese le aree edificabili;

 

SCADENZE:            16 giugno 2020 acconto in autoliquidazione

                                16 dicembre 2020 saldo in autoliquidazione

 

TASI

 

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale di lusso come definita ai fini dell’IMU, e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

La TASI non si applica sull’abitazione principale (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9) e sulle pertinenze della stessa (se accatastate come C2, C6 e C7).

 

 

 

ALIQUOTE

- immobili di lusso (cat. A1, A8 e A9) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011: aliquota 1,00% (1,00 per cento);
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota dello 0,25% (0,25 per cento);
- altri immobili con aliquota IMU al 1,06% (1,06 per cento): aliquota pari a zero;

 

 

SCADENZE:            16 giugno 2020 acconto in autoliquidazione

                                16 dicembre 2020 saldo in autoliquidazione

 

TARI

 

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

 

QUANDO SI VERSA. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento del tributo. L'Ente invierà avviso di pagamento di quanto dovuto per l’anno 2020.

 


 


Comune di Longobardi

PIAZZA MICELI 1 - 87030

Tel. 0982 75895   Fax  0982 75238

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